Art. 3.

      1. La proprietà, il possesso, i diritti reali di godimento, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della stessa natura sulla nave nonché la pubblicità dei relativi atti o eventi costitutivi, traslativi o estintivi, sono regolati dalla legge nazionale della nave alla quale si riferiscono. L'acquisto derivativo della proprietà, del possesso e dei diritti reali di godimento è disciplinato dalla legge regolatrice del titolo che ne costituisce il fondamento.
      2. I privilegi sulle navi di cui all'articolo 2, comma 1, e la graduazione tra i privilegi e le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della stessa natura sono regolati dalla legge italiana.
      3. Il diritto di ritenzione e i diritti reali di garanzia sulle cose trasportate su navi sono regolati dalla legge dello Stato della loro destinazione contrattuale, ferma restando l'applicazione della legge italiana nella determinazione della loro graduazione e delle relative modalità di attuazione.